ITALIANOINGLESE

Notizie
ABBUONO TICKET DEL FARMACISTA: È SVIAMENTO DELLA CLIENTELA

Autore / Fonte:
ABBUONO TICKET DEL FARMACISTA: È SVIAMENTO DELLA CLIENTELA
Con la Sentenza n. 25571 del 2020 (in allegato) la Cassazione si pronuncia in merito alla fattispecie di concorrenza sleale che compie il farmacista che abbuona totalmente o parzialmente il pagamento del ticket da parte dei clienti, e che adotta una scontistica differente sui farmaci non convenzionati.
Innanzitutto è bene precisare che per la contestazione di un illecito sono necessarie prove legali che ne dimostrino la sussistenza, e per la raccolta di tali prove molto spesso ci si rivolge alle agenzie investigative autorizzate, in grado di effettuare indagini specifiche in base alla tipologia di illecito messo in atto dal dipendente, sia pubblico che privato, o da un professionista.

Per casi simili a quello trattato in sentenza, risolutiva è, ad esempio, l’attività di Mystery Shopping.

Gli investigatori specializzati in Mystery Shopping, comportandosi come semplici clienti, ma con esperienza e tecniche tali da notare ogni dettaglio, si recano nei punti vendita o sui siti indicati dall’azienda o dall’ente che conferisce il mandato, al fine di:
  • Verificare il rispetto delle policy e dei codici deontologici e comportamentali;
  • Individuare gli autori di eventuali ammanchi, furti o vendite non dichiarate;
  • Verificare la correttezza nella gestione della cassa;
  • Verificare che venga sempre emesso lo scontrino fiscale (o altre disposizioni)
e molto altro. La tecnica classica, utilizzata in questo tipo di indagine, è quella del cosiddetto Trap purchase, ossia l'acquisto di un bene o di un servizio mirato ad individuare e a raccogliere le prove delle irregolarità. È importante provare la continuità della commissione dell’illecito per dimostrarne la reiterazione, in modo che sia evidente che non si è trattato di un evento sporadico. L’investigatore deve inoltre limitarsi a raccogliere gli elementi di prova che riguardano le infrazioni, senza eccedere e senza indurle in alcun modo.
Gli investigatori privati utilizzano anche tecniche OSINT per raccogliere prove sia dagli ambienti fisici che da quelli virtuali nei quali l’illecito si consuma e prende forma.
Le risultanze delle indagini effettuate dagli investigatori vengono raccolte nel dossier investigativo, con dettagliata descrizione degli acquisti effettuati e degli esiti riscontrati, in casi come questo, e con materiale foto/video utile a cristallizzare la sussistenza dell’illecito. Il dossier è producibile in giudizio avendo valore probatorio.
La sentenza succitata è stata ripresa dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), che ha diffuso una circolare nella quale ribadisce che tra le pratiche scorrette che rientrano nelle fattispecie di concorrenza sleale volta allo sviamento della clientela vi sono “l’accaparramento di ricette (che integra anche la violazione dell’articolo 18 del Codice deontologico); la diffusione di una pubblicità non conforme alle previsioni della normativa vigente e dello stesso Codice (comportamento che viola anche l’articolo 23 del Codice deontologico); l’effettuazione di sconti in maniera selettiva e discriminatoria (si veda anche l’articolo 12 del Codice deontologico e l’articolo 32 D.L. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011); la mancata riscossione del ticket per le ricette spedite in farmacia (sul punto sussiste anche la violazione dell’art. 29 sulla violazione delle norme convenzionali)”.
La Cassazione, in sentenza, ha dunque rigettato il ricorso proposto dal farmacista contro la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.), che aveva confermato la sanzione disciplinare irrogata da un Ordine ad un titolare di farmacia, per aver posto in essere la condotta illecita.
Il farmacista era infatti colpevole di aver messo in pratica degli atti di concorrenza sleale in danno degli altri farmacisti della zona, con conseguente pregiudizio anche economico per gli stessi, in violazione dell’articolo 2598 del codice civile e dell’articolo 3, comma 2 lett. c) del Codice Deontologico del Farmacista.

Scarica l'allegato
Sentenza 25571.pdf


Servizi associati a questa notizia

Richiedi informazioni su CONCORRENZA SLEALE

Chiamaci