ITALIANOINGLESE

Notizie
A MILANO LA PRIMA SENTENZA CHE APPLICA LA RIFORMA CARTABIA

Autore / Fonte:
A MILANO LA PRIMA SENTENZA CHE APPLICA LA RIFORMA CARTABIA

L’obiettivo della riforma Cartabia in materia di famiglia è quello di ridurre i tempi della giustizia civile, comprese le questioni di separazione e divorzio. Nel contesto della separazione e del divorzio, è possibile creare contemporaneamente una domanda e un "piano genitoriale", aiutando i giudici a organizzare le visite e l'affidamento dei figli minorenni. L’obiettivo è quello di arrivare a ridurre del 40% i tempi della giustizia civile.

1. In che cosa consisterà il rito unico

Un unico rito, per risolvere la frammentazione vigente sin ad ora, che si applica ai procedimenti relativi a famiglie e minorenni di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice Tutelare, ad eccezione dei procedimenti per le dichiarazioni di adottabilità, quelli sulle adozioni di minorenni e quelli di competenza delle sezioni specializzate sull’immigrazione.

2. La domanda di separazione e divorzio in contemporanea

Si potrà proporre in contemporanea la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, oppure, le stesse potranno essere riunite in un unico procedimento. Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'istanza di divorzio è richiesto un doppio requisito, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza.

Tramite l’eliminazione dell’Udienza Presidenziale, la causa non dovrà più avere due fasi, la prima comparizione davanti al Presidente e, successivamente davanti al Giudice Istruttore. I procedimenti di separazione e divorzio contenziosi verranno caratterizzati da atti introduttivi che conterranno l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova. Nel ricorso dovranno essere allegati i documenti e mezzi di prova, nonché indicare in modo conciso e chiaro i fatti e gli elementi di diritto sui quali viene fondato il reclamo.

3. Le vittime di violenza e la loro tutela

La Riforma cerca di aumentare la tutela e la salvaguardia delle vittime nelle ipotesi di violenza familiare e domestica, prevedendo percorsi specifici in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere.

4. Il prevalere dell’interesse dei minorenni

La Riforma rafforza la centralità dell’interesse del minorenne da tempo sancito da parte della giurisprudenza in materia. Il metodo di competenza territoriale prevalente sulle cause familiari è quello della residenza abituale del minore, che corrisponde al luogo reale del suo centro di vita.  In mancanza di figli minorenni la competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del convenuto.

La stessa Riforma prevede la presentazione, davanti al Giudice, di un piano genitoriale che comprenda le responsabilità dei minori e le attività quotidiane legate alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, alle frequentazioni di parenti e amici. Un piano che possa essere per il Magistrato la base dalla quale partire nel decidere su affido, collocamento e diritto di visita. 

5. Il Tribunale della famiglia

La Riforma istituisce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, Tribunali circondariali e, come organo centrale, un Tribunale distrettuale. I Tribunali per i minorenni non verranno soppressi, ma trasformati in queste altre articolazioni, con la finalità di valorizzare le loro specializzazioni.

6. La Riforma e i suoi caratteri epocali

Una Riforma epocale del diritto di famiglia, l’impatto si dovrà misurare anche in relazione ai mezzi e alle risorse a disposizione degli uffici e in particolare alla formazione, anche congiunta, degli operatori del settore.

7. A Milano la prima sentenza in linea con la Riforma

Il Tribunale di Milano ha applicato per la prima volta la Riforma Cartabia con una sentenza depositata il 9 maggio scorso (in allegato), dichiarando la separazione consensuale tra due coniugi che, attraverso lo stesso ricorso, hanno chiesto che venisse pronunciato anche il divorzio. Inoltre, la legge prevede ancora che tra la separazione consensuale e il divorzio debbano passare almeno sei mesi e, il Tribunale, dopo avere provveduto a pronunciare la separazione, ha chiesto ai coniugi di comunicare, tra sei mesi, la loro volontà a non riconciliarsi, in modo che lo stesso possa pronunciare il divorzio senza che sia necessario un altro ricorso.

Si avrà anche un risparmio da parte dei Tribunali in relazione a risorse ed energie, dovendo gestire un unico atto, e questo avrà un impatto anche più importante, legato a un argomento oggetto di dibattiti da diverso tempo, vale a dire quello della validità dei patti in vista del divorzio.

Prima che si arrivasse alla Riforma Cartabia, la Suprema Corte di Cassazione affermava la nullità degli accordi stipulati tra i coniugi per disciplinare il loro divorzio futuro. Questa giurisprudenza non era rivolta esclusivamente ai patti prematrimoniali, conosciuti in molti altri Stati, ma veniva applicata anche agli accordi raggiunti con la separazione in vista del divorzio, da pronunciarsi dopo sei mesi.

Con la recente sentenza, il Tribunale di Milano, grazie alle norme entrate in vigore il 1° marzo scorso, ha risolto la questione. Attraverso il ricorso unico per separazione e divorzio, i coniugi potranno formalizzare il loro accordo sia per il periodo della separazione, sia per quello successivo al divorzio.

Il Tribunale ha evidenziato che uno dei coniugi, durante i sei mesi che devono passare prima che venga pronunciato il divorzio, potrà comunicare di non essere più disponibile all’accettazione delle condizioni concordate in precedenza, se dovesse avvenire qualcosa che possa rendere iniquo l’accordo accettato al momento della separazione in vista del divorzio.

Questo renderà molto più facile raggiungere gli accordi per la soluzione del conflitto coniugale al momento della separazione, con effetto di deflazione sul contenzioso che grava sui Tribunali italiani e sulle famiglie, modificando alcuni aspetti del diritto di famiglia.

Tale Riforma è un nuovo punto di partenza per un cambiamento epocale nel diritto di famiglia.

In questo modo, sarà ancora più importante l’intervento ed il supporto delle agenzie investigative autorizzate, che possono raccogliere le prove utili alla tutela dei diritti degli ex coniugi e alla tutela dei minori attraverso delle indagini di Web Intelligence OSINT e SOCMINT, e delle indagini sul campo, tramite attività di monitoraggio e di pedinamento.

Oppure qualora sia necessario, ai fini della determinazione o rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile, ottenere le prove della situazione economica e personale dell’altro coniuge.

Come possono intervenire gli investigatori privati, in questi casi?

  • Attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge;
  • Attività di Web Intelligence OSINT e SOCMINT per la raccolta di elementi di prova dal web;
  • Indagini patrimoniali;
  • Testimonianza in Tribunale, per confermare quanto riportato nel Dossier investigativo, se necessario.

Scarica l'allegato
sentenza tribunale di milano 05.05.2023.pdf


Servizi associati a questa notizia

Richiedi informazioni su INDAGINE PATRIMONIALE PER DETERMINAZIONE - RIDETERMINAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZILE

Chiamaci