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​Assegno divorzile: vanno comparati i patrimoni degli ex coniugi

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​Assegno divorzile: vanno comparati i patrimoni degli ex coniugi
Rientra nel calcolo l’attribuzione dell’abitazione anche se spettante ai figli minorenni
La Cassazione, con ordinanza 15773 del 23 luglio 2020, ha stabilito che nell’attribuzione dell’assegno divorzile all’ex moglie, e nella quantificazione dell’importo dello stesso, vanno comparati e valutati in maniera bilanciata i patrimoni dei due ex coniugi. Nel calcolo rientra l’attribuzione dell’abitazione, anche se spettante ai figli. In caso contrario, la Cassazione rinvierà la sentenza in merito alla Corte d’Appello in diversa composizione.
L’assegno familiare, infatti, ha una funzione assistenziale, compensativa e perequativa e per riconoscerlo deve essere accertata l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex che richiede l’assegno e l’impossibilità di procurarsi tali mezzi per ragioni oggettive. Citando testualmente la Cassazione: «Si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto».
Secondo la Cassazione, la Corte d’appello non deve incentrarsi solo sul parametro del mantenimento di un tenore di vita pari a quello goduto durante il matrimonio, ma operare una adeguata comparazione dei patrimoni dei due ex coniugi. Così come occorre valutare l’assegnazione della casa familiare che, sebbene spetti ai figli minorenni e quindi non autosufficienti, comporta un risparmio di spesa per l’assegnatario e ciò va considerato nel calcolo dell’assegno divorzile.
È importante quindi svolgere delle indagini patrimoniali sull’assegnatario, in questo caso la ex moglie, per dimostrare la sua reale situazione economico/finanziaria, ottenendo tutte le informazioni relative al suo patrimonio (beni immobili, mobili, azioni/titolo, conti correnti, volume d'affari). A questa indagine si può affiancare anche un monitoraggio fisico, per determinare le reali abitudini dell’ex coniuge ed eventuali nuove relazioni in atto.
 
 


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