Lo Stalking è quell’insieme di comportamenti di tipo persecutorio, reiterati e sotto forma di minaccia, intimidazione, molestia e sottomissione psicologica, che portano la vittima a vivere in un clima di terrore e di forte ansia, tanto da indurrla a cambiare le sue abitudini.
Il reato di stalking (art. 612-bis del Codice penale) punisce con la reclusione fino a sei anni e sei mesi chi attua tali condotte.
La pena aumenta se la vittima è il coniuge, l’ex coniuge, una persona alla quale si è stati legati sentimentalmente, una donna incinta, un minorenne o un disabile. Aggravamento della pena anche se si usano mezzi informatici e telematici e se, ovviamente, si utilizzano delle armi.
Per provare di aver subito degli episodi di molestia così gravi da mutare le proprie abitudini è molto importante l’intervento di una agenzia investigativa autorizzata, che può supportare la vittima nella raccolta del materiale utile anche in sede di giudizio, documentando ogni contatto con lo stalker ed identificando lo stalker lì dove non fosse un conoscente della vittima.
In questo tipo di indagine, quindi, gli investigatori privati effettuano attività di:
- contropedinamento della vittima, per verificare la reiterazione della presenza e degli atti persecutori dello stalker;
- pedinamento e monitoraggio dello stalker;
- indagini OSINT e SOCMINT, per la raccolta di tutti gli elementi utili a dimostrare l’illecito, cristallizzandoli nel tempo tramite software specifici che permettono di conservare le informazione anche qualora venissero cancellate.
Si definisce stalking anche la diffamazione, l’oltraggio e la minaccia di violenza non solo nei confronti della vittima ma anche della sua famiglia, dei suoi cari e dei suoi animali domestici.
L’art. 612-bis nel tempo si è esteso anche al contesto condominiale, poiché si è sempre più diffusa la fattispecie di atti persecutori nei confronti dei vicini di casa (“Decreto sicurezza”, convertito con la legge 24 aprile 2009 n. 38; Cass. Pen., 25 maggio 2011 n. 20895).
L’installazione di strumentazioni di videoripresa, anche per mezzo di agenzia investigativa autorizzata, può provare gli atti di stalking avvenuti all’interno degli spazi comuni condominiali, dal momento che il reato di cui all'art. 615 bis, che punisce le interferenze illecite nella vita privata, non si configura se i sistemi di videoripresa captano soltanto ciò che accade in spazi che, sebbene di pertinenza di una abitazione privata, di fatto non sono esclusi alla vista degli estranei, come il parcheggio condominiale, l’ingresso, le scale o i pianerottoli, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti.