L’uso del Gps è assolutamente lecito ed è disciplinato dal DM 1° dicembre 2010 n. 269. All’art. 5 comma 2 è, infatti, espressamente previsto che “per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a.I) (attività di indagine in ambito privato), a.II) (attività di indagine in ambito aziendale), a.III) (attività d’indagine in ambito commerciale) e a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo), i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici (…)”.
Il pedinamento elettronico permette attraverso i sistemi di geo localizzazione di individuare tutti gli spostamenti di un veicolo, H24, al fine di monitorare, ad esempio:
• se l’autovettura è parcheggiata nei pressi dell’abitazione del presunto o della presunta amante, o del nuovo convivente more uxorio;
• gli spostamenti dei propri figli;
• la presenza dell’autovettura nei pressi di luoghi riconducibili ad una relazione extraconiugale, come ad esempio hotel, motel etc.
Grazie a questa attività è possibile generare un report dei movimenti compiuti dall'obiettivo indicato.
È consigliato integrare i dati e le informazioni fornite dal localizzatore satellitare con altre prove, come le foto ed i video realizzati dagli investigatori privati.
L'attività ha una durata minima consigliata di una settimana.