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INVESTIGAZIONI AZIENDALI
INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI


Le aziende che hanno il sospetto che i propri dipendenti agiscano violando il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, alla base di ogni rapporto lavorativo, possono effettuare dei controlli tramite agenzia investigativa autorizzata, anche quando non siano immediatamente visibili dei danni al patrimonio aziendale.
Dimostrare la volontà dolosa del dipendente ad arrecare danno all'azienda datrice, e/o ad eludere il controllo datoriale, legittima il suo licenziamento disciplinare per giusta causa e senza preavviso.
Molte pronunce della giurisprudenza in materia, legate agli illeciti aziendali, evidenziano il carattere fiduciario del rapporto di lavoro: una lesione grave della fiducia tra datore di lavoro e dipendente legittima il licenziamento in tronco, indipendentemente dal danno al patrimonio aziendale, che può essere assente o irrilevante.
In tema di licenziamento per giusta causa, infatti, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, viene presa in considerazione non l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma “ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza”(Cass. civ. n. 2013/2012).

Gli investigatori privati, in questo tipo di indagine, agiscono per raccogliere le prove relative a:

  • eventuale ulteriore attività da parte dei dipendenti, soci e collaboratori durante il periodo di validità del rapporto lavorativo;
  • violazione dei doveri di fedeltà ex articolo 2105 del Codice civile: conclusione di affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro;
  • divulgazione di notizie attinenti all’organizzazione ed i metodi di produzione dell'impresa;
  • diffamazione e lesione della reputazione aziendale;
  • utilizzo scorretto dei mezzi messi a disposizione dall'azienda per effettuare la propria prestazione lavorativa (es. uso a scopo personale del pc aziendale.)

 

L'attività investigativa non può consistere nel mero controllo dell'adempimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore (che è riservata, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, al datore di lavoro e ai suoi collaboratori), ma deve avere ad oggetto l'accertamento di eventuali condotte illecite che incidano sul patrimonio aziendale (ad esempio l'appropriazione indebita di denaro riscosso per conto del datore di lavoro) o che integrino fattispecie criminose (ad esempio il reato di truffa a danno degli enti previdenziali, in caso di utilizzo fraudolento dei riposi per malattia o dei permessi concessi dalla Legge 104).




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