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INVESTIGAZIONI AZIENDALI
GPS - PEDINAMENTO ELETTRONICO


L’uso del GPS è assolutamente lecito ed è disciplinato dal DM 1° dicembre 2010 n. 269. All’art. 5 comma 2 è, infatti, espressamente previsto che “per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a.I) (attività di indagine in ambito privato), a.II) (attività di indagine in ambito aziendale), a.III) (attività d’indagine in ambito commerciale) e a.IV) (attività di indagine in ambito assicurativo), i soggetti autorizzati possono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell’art.259 del Regolamento d’esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici (…)”.

Il pedinamento elettronico permette attraverso i sistemi di geolocalizzazione di individuare tutti gli spostamenti di un veicolo, H24, al fine di monitorare, ad esempio:

• se l’autovettura è parcheggiata nei pressi di un’azienda concorrente rispetto a quella primaria;

• l’utilizzo improprio dell’autovettura aziendale in uso al dipendente;

• il rispetto degli orari di comporto se vi è il sospetto che non vengano osservati. 

Grazie a questa attività è possibile generare un report dei movimenti compiuti dall'obiettivo indicato.

È consigliato integrare i dati e le informazioni fornite dal localizzatore satellitare con altre prove, come le foto ed i video realizzati dagli investigatori privati.

L'attività ha una durata minima consigliata di una settimana.
 

 

L'attività investigativa non può consistere nel mero controllo dell'adempimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore (che è riservata, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, al datore di lavoro e ai suoi collaboratori), ma deve avere ad oggetto l'accertamento di eventuali condotte illecite che incidano sul patrimonio aziendale (ad esempio l'appropriazione indebita di denaro riscosso per conto del datore di lavoro) o che integrino fattispecie criminose (ad esempio il reato di truffa a danno degli enti previdenziali, in caso di utilizzo fraudolento dei riposi per malattia o dei permessi concessi dalla Legge 104).




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