ITALIANOINGLESE

Notizie
SULLA LICEITÀ DEI CONTROLLI SUI DIPENDENTI DA PARTE DELLE AGENZIE INVESTIGATIVE.

Autore / Fonte:
SULLA LICEITÀ DEI CONTROLLI SUI DIPENDENTI DA PARTE DELLE AGENZIE INVESTIGATIVE.
Recentemente la Suprema Corte Di Cassazione (Ordinanza n. 15094 dell’11 giugno 2018) si è pronunciata positivamente in merito alla liceità dei controlli sui dipendenti da parte del datore di lavoro mediante le agenzie investigative.
Lo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970) stabilisce, al fine di tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori, che sono possibili controlli su di essi da parte di personale esterno all’azienda, come le guardie giurate e/o le agenzie investigative private, se questi avvengono in caso di illecito o in caso di sospetto di illecito.
Si tratta dei cosiddetti controlli difensivi finalizzati a tutelare il patrimonio aziendale.
Al contrario non sono legittimati i controlli relativi al corretto adempimento o meno delle prestazioni lavorative.
Il caso oggetto dell’Ordinanza sopra citata è relativo ad un dipendente, la cui prestazione lavorativa riguardava l’ispezione dei cantieri, attività che si svolgeva prevalentemente al di fuori dei locali aziendali.
Il dipendente è stato licenziato per aver attestato il falso al proprio datore di lavoro, cioè il fatto di aver svolto le attività di ispezione quando invece non era vero. In tal modo rompeva in modo irrimediabile il vincolo di fiducia datore di lavoro - dipendente.
Il licenziamento è stato reso possibile grazie all’intervento di un’agenzia investigativa privata, che attraverso attività di monitoraggio ha dimostrato che il soggetto d’indagine non svolgeva le proprie mansioni lavorative, attestando il falso.
L’Ordinanza inoltre cita casi specifici nei quali è possibile il controllo dei dipendenti al di fuori dell’orario di lavoro attraverso agenzie investigative private:
- al fine di verificare che il dipendente non svolga attività in concorrenza con il proprio lavoro;
- al fine di verificare l’uso corretto dei permessi ex lege 104/1992 (assistenza dei parenti affetti da disabilità grave).
Il monitoraggio sull’attività ordinaria del dipendente è invece riservata all’azienda (datore di lavoro e i suoi collaboratori).

Scarica l'allegato
Ordinanza 11 giugno 2018 n. 15094.pdf


Richiedi informazioni su SULLA LICEITÀ DEI CONTROLLI SUI DIPENDENTI DA PARTE DELLE AGENZIE INVESTIGATIVE.

Chiamaci