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QUANTO PUÒ CONOSCERE L’EREDE SUL CONTO CORRENTE DEL PARENTE DEFUNTO?

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QUANTO PUÒ CONOSCERE L’EREDE SUL CONTO CORRENTE DEL PARENTE DEFUNTO? La Corte di Cassazione, con approvazione da parte del Collegio di Milano dell’ABF (ovvero Arbitrio Bancario Finanziario), si è recentemente espressa in merito alla possibilità di richiesta da parte degli eredi, agli istituti di credito, di informazioni sul conto corrente bancario - e relative operazioni - del parente defunto.
Da ora infatti è possibile ottenere queste informazioni senza il consenso da parte degli altri membri della famiglia poiché questa richiesta non integra la violazione della privacy (Art. 119, co.4, del Tub (Testo unico legge bancaria – D.lgs. 385/1993):
“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.”
Tuttavia, l’erede per effettuare la richiesta all’istituto bancario dovrà accertarsi dell’esistenza del conto corrente intestato al de cuius e soprattutto presso quale istituto di credito. FIRSTNet, mediante il servizio rintraccio rapporti bancari è in grado di reperire le informazioni utili in tempi rapidi. 

Scarica l'allegato
Art. 119 co.4 del Tub Testo unico legge bancaria – Dlgs 385_1993_2.pdf


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