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NON TUTTO CADE IN COMUNIONE.

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NON TUTTO CADE IN COMUNIONE. Nel caso di contenzioso, volto al recupero delle somme, nei confronti di un debitore persona fisica è opportuno ricordare che, qualora si decidesse di agire anche sui beni dell’altro coniuge, la comunione legale riguarda e comprende solo gli atti che comportano un trasferimento del diritto di proprietà (o la costituzione di altri diritti reali come una servitù, ecc.).

Non rientrano in comunione legale i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per loro stessa natura relativa e personale, non sono suscettibili di cadere in comunione.

Quindi – chiarisce la Cassazione – non rientra nella comunione un diritto di credito sorto sulla base di un contratto preliminare stipulato esclusivamente da un coniuge.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 aprile – 3 giugno 2016, n.


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