In passato in caso di separazione era previsto che al coniuge economicamente più debole spettasse un assegno di mantenimento, affinché potesse godere di un tenore di vita pari a quello avuto durante il matrimonio.
In caso di divorzio, invece, era previsto il cosiddetto assegno divorzile, anch’esso volto a garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita del quale godeva in precedenza.
Diverso lo scopo per il quale si procede al versamento degli alimenti; infatti questi sono finalizzati a garantire i mezzi di sostentamento al coniuge che ne sia sprovvisto e che non sia in grado di procurarseli da solo per ragioni oggettive.
Recentemente la sentenza “Grilli” del 10 maggio 2017, ha contribuito in modo significativo ha cambiare le condizioni per le quali si debba versare l’assegno divorzile, ovvero non più per far sì che uno dei due coniugi mantenga il tenore di vita avuto durante il matrimonio, ma piuttosto per garantire l’autosufficienza economica del coniuge economicamente più debole e non in grado di mantenersi (per formazione inadeguata e per anzianità, fattori che gli precludano di entrare con successo nel mondo del lavoro oppure per condizioni di salute non buone).
La Corte di Appello di Roma (decreto del 5 dicembre 2017) ha esteso ciò che la sentenza “Grilli” prevedeva per il divorzio anche alla separazione. Infatti l’assegno di mantenimento andrà versato solo ed esclusivamente al coniuge incapace di provvedere a se stesso con i propri mezzi.
Nel caso in esame il Giudice ha stabilito che non spettasse l’assegno di mantenimento all’ex-moglie, che pur percependo uno stipendio più basso di quello del marito, risultando però titolare di immobili, poteva provvedere coi propri mezzi al suo sostentamento.
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